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  • di Simone Desantis
20 Aprile 2018

Come tutelare la propria creatività? I migliori modi per ottenere una prova di tempo legalmente certa

La legge sul diritto d’autore stabilisce che l’autore diventa titolare dei diritti d’autore nel momento stesso in cui crea l’opera (o meglio, come dice la dottrina giuridica nel momento in cui questa opera “entra nel mondo reale”), e che la collettività presume autore chi è indicato come tale nell’uso dell’opera stessa.

Il primo consiglio che si può dare a un creativo, quindi, è sempre di indicarsi come autore in ogni forma d’uso dell’opera stessa: quando la esegue dal vivo, mettendo il proprio nome sugli esemplari (spartiti, disegni, cd), quando la carica in Internet, dividendo specificatamente il contributo musicale da quello del testo (testo di, musica di…).

Non essendoci alcuna formalità costitutiva del diritto, è però prudente che l’autore si tuteli ottenendo una prova di tempo legalmente certa. Il concetto giuridico, fondamentalmente, è il seguente “se riesco a dimostrare che quell’opera era in mio possesso quel giorno a quell’ora, e nessuno riesce a dimostrare di averne avuto il possesso antecedentemente, allora è chiaro che è di mia paternità”.

Posto che il plagio-contraffazione (cioè prendere un frammento di un’opera e inserirlo nella propria, spacciandolo come di propria creazione) è un fenomeno assai raro in giurisprudenza, a causa della mancanza di originalità/novità di brevi sequenze, oramai già presenti nella storia dell’arte, il plagio-usurpazione (cioè l’appropriazione dell’intera paternità dell’opera) è sempre possibile. È pertanto assai sconsigliabile fare circolare la propria arte senza avere ottenuto prima una prova di paternità: è un po’ correre un rischio.

Per questa ragione vi presentiamo i più comuni strumenti adottati dai creativi per ottenere una prova di tempo certa, legalmente spendibile in caso di “furto” di paternità:

– Il deposito alla Sezione di appartenenza in SIAE (ad esempio per i compositori, la Sezione Musica);

– I servizi di marcatura temporale;

– Il Servizio Deposito Opere Inedite, gestito dalla sezione OLAF della SIAE.

 

In questo senso, quindi non vi è alcuna incompatibilità tra l’ottenimento di una prova di tempo certa, ad esempio attraverso un servizio di marcatura temporale, e la scelta della gestione, individuale o collettiva, del proprio repertorio, posto che, come detto, che ha dato mandato a SIAE per la gestione del proprio repertorio ottiene già, all’atto di deposito dei brani, una prova di tempo legalmente spendibile.

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  • di Simone Desantis
  • di Luca Scuriatti

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